lo studio Peterlini chiude per le ferie estive da Lunedì 13 Agosto a Venerdì 24 Agosto compresi.
La presente per comunicare lo studio Peterlini chiude per le ferie estive da Lunedì 13 Agosto a Venerdì 24 Agosto compresi.
Cosa deve fare il datore di lavoro per essere in regola con gli adempimenti in materia di lavoro.
Guarda per primo questo: https://www.youtube.com/watch?v=ULpgm86jM8A&t=28s
E poi in sequenza questi:
1) Nominare IL RSPP, link al video: https://www.youtube.com/watch?v=iKP2uupAdGc
2) Fare il documento di valutazione dei rischi: link al video: https://www.youtube.com/watch?v=a4yNB8PM1cw
3) Fare la formazione ai lavoratori: link al video: https://www.youtube.com/watch?v=mOcCHTgxh_A
Visionando questi 4 video (in 10 minuti li potrai vedere tutti) ti sarà più chiaro cosa devi fare.
Introduzione del certificato medico telematico e dell’implementazione dei dati contenuti nello stesso certificato
A seguito dell’introduzione del certificato medico telematico e dell’implementazione dei dati contenuti nello stesso certificato, preme ricordare a tutti i dipendenti le principali regole di decorrenza dell’assenza per malattia, secondo quanto previsto dall’Inps.
In particolare è necessario chiarire che la data di inizio della malattia decorrere dalla data dichiarata dal lavoratore nel campo “dichiara di essere malato dal…” e riportata sull’attestazione medica, sempreché la visita risulti effettuata lo stesso giorno di inizio della malattia o il giorno immediatamente successivo.
L’inizio della malattia può essere anticipato al massimo al giorno precedente il rilascio della certificazione, quando il lavoratore dichiara di essere malato da quel giorno e la certificazione deriva da visita domiciliare.
In caso di visita ambulatoriale l’inizio della malattia non può essere anticipato al giorno precedente. In questo caso le giornate anteriori al rilascio della certificazione si considerano non documentate e non retribuite. Il lavoratore potrà coprire tale giornata con un permesso Rol.
Se nella certificazione non risulta la data di inizio dichiarata dal lavoratore, l’inizio della malattia decorre dalla data di effettuazione della visita medica.
Nel caso di ricaduta nella stessa malattia o continuazione, intervenuta entro 30 giorni dalla guarigione, non vi è carenza.
Il periodo massimo indennizzabile a carico Inps sono:
180 giorni per i contratti a tempo indeterminato computati dal 1 gennaio al 31 dicembre
Per i contratti a tempo determinato invece, l’ente indennizza un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti l’evento morboso, fermo restando i limiti dei 180 giorni nell’anno civile.
Per le nascite avvenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 il padre lavoratore subordinato ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno di congedo obbligatorio
Per le nascite avvenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 il padre lavoratore subordinato ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno di congedo obbligatorio, da usufruire entro 5 mesi dalla nascita del bambino anche contemporaneamente al congedo della madre.
A questo si aggiungono 2 giorni di congedo facoltativo, in sostituzione della madre, a cui spetta la scelta di rinunciare al periodo equivalente di congedo di maternità.
Il congedo del padre lavoratore è a totale carico dell’Inps, a cui va presentata la relativa domanda.
L’agevolazione consiste nella decontribuzione al 50%, per la durata di 36 mesi
L’agevolazione consiste nella decontribuzione al 50%, per la durata di 36 mesi, riconosciuta alle imprese che assumono con contratto a tutele crescenti A TEMPO INDETERMINATO lavoratori fino a 34/35 anni di età nel 2018 (e fino a 29 anni dal 2019).
Il lavoratore non deve aver avuto mai rapporti di lavoro stabili (sarà necessario capire cosa si intende).
Per beneficiare dell’esonero contributivo l’impresa non deve aver effettuato licenziamenti nella medesima unità produttiva sei mesi prima dell’assunzione del giovane, e non deve licenziare il neo assunto nei sei mesi successivi (o un lavoratore impiegato con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva). L’incentivo al 50% entro i 3mila euro annui di importo si applica per un periodo massimo di 12 mesi in caso di prosecuzione del contratto d’apprendistato a tempo indeterminato, e con una durata di 36 mesi in caso di conversione di un contratto a termine (fermo restando il possesso del requisito anagrafico al momento della stabilizzazione).
Con la legge di Bilancio 2018 arrivano le nuove agevolazioni per l’occupazione giovanile. Ricordiamo, infatti, che a fine anno termineranno le agevolazioni introdotte nel 2017 e finalizzate a favorire le assunzioni nelle aree del Mezzogiorno (Incentivo occupazione Sud -D.D. n. 367/2016) e di giovani (Incentivo occupazione Giovani - D.D. n. 394/2016).
La legge n. 92/2012 ha istituito la c.d. tassa sul licenziamento
La legge n. 92/2012 ha istituito la c.d. tassa sul licenziamento, cioè una somma che il datore di lavoro è tenuto a versare agli enti previdenziali nel momento in cui il rapporto di lavoro si interrompe per la sussistenza di cause che farebbero sorgere ipoteticamente il diritto al trattamento di disoccupazione (NASpI, che ha sostituito l’ASpI; cfr. D. Lgs. n. 22/2015). Sostanzialmente, le cause che generano il diritto a percepire astrattamente l’indennità di disoccupazione, fungono da presupposto per il versamento del contributo pari al 41% del massimale mensile dell’indennità medesima. Tuttavia, il legislatore in alcuni casi ne ha escluso l’applicazione (ad esempio, per il contratto di apprendistato come previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 150/2015).
Con la Legge di Bilancio per il 2018, il legislatore ha raddoppiato il valore del contributo, portandolo all’82% del massimale mensile della NASpI, nei casi di licenziamento collettivo da parte del datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria ai sensi del D. Lgs. n. 148/2015.
Le CU inoltrate all’Agenzia delle Entrate sono state correttamente acquisite dall’ente e quindi adesso è possibile consegnarle ai dipendenti in duplice copia
Le CU inoltrate all’Agenzia delle Entrate sono state correttamente acquisite dall’ente e quindi adesso è possibile consegnarle ai dipendenti in duplice copia.
Per motivi di privacy la CU può essere scaricata solo dal sito web www.studiopeterlini.it, in quanto dotato di accesso sicuro mediante codice utente e password.
Non sono previste quindi altre modalità di consegna, se non (previo appuntamento), il ritiro del cartaceo presso il nostro Studio.
Per chi è in possesso dei codici di accesso, il percorso da seguire è: “Storici / Stampe / Stampe dipendenti” sia per i dipendenti che per gli autonomi, selezionando 2017.
Per ora sono disponibili le singole CU, mentre a breve sarà possibile una stampa aziendale massiva.
Per chi non fosse in possesso delle password è possibile riceverle facendo una richiesta via mail allo Studio Peterlini.
La modalità di accesso ai documenti mediante l’area riservata www.studiopeterlini.it sarà progressivamente estesa anche alla consegna di altri documenti.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fornito indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fornito indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, affermando la necessità di giustificare la videosorveglianza e la legittimità dei dispositivi solo dopo l’utilizzo di misure di prevenzione meno invasive nei confronti dei lavoratori.
Viene precisato che l’attività di controllo è legittima in quanto strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato in sede di presentazione dell’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzativo, non modificabile nel corso del tempo.
DATI BIOMETRICI
l’adozione di sistemi biometrici basati sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili” in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e specificamente addetti alle attività
…è da ritenersi uno strumento indispensabile a “…rendere la prestazione lavorativa…” e
quindi, è consentito prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento autorizzativo