lo studio Peterlini chiude per le ferie estive da Lunedì 13 Agosto a Venerdì 24 Agosto compresi.
La presente per comunicare lo studio Peterlini chiude per le ferie estive da Lunedì 13 Agosto a Venerdì 24 Agosto compresi.
Modello di comunicazione d’assunzione urgente (Comunicazione Obbligatoria Unificato Urg)
IN CASO DI NUOVE ASSUNZIONI
Vi allego il modello di comunicazione d’assunzione urgente (Comunicazione Obbligatoria Unificato Urg) da utilizzare nel caso di assunzione del lavoratore nel periodo di chiusura dello Studio di Consulenza del Lavoro o altresì nelle ore di chiusura giornaliere dello stesso.
La “data d’invio”, da indicare sul modello, deve essere quella del giorno antecedente alla “data d’inizio”. Il documento dovrà essere trasmesso via fax al numero verde 848800131.
Nel motivo dell’urgenza indicare “chiusura dello Studio di Consulenza del Lavoro”.
Inviare una copia via fax anche allo Studio Peterlini per provvedere alla convalida il primo giorno utile di riapertura dell’ufficio.
IN CASO DI INFORTUNIO
In considerazione dell’avvicinarsi del periodo di chiusura dello Studio per ferie, si avverte che l’obbligo di invio della denuncia rimane in capo al datore di lavoro: si ritiene utile quindi fornire una sintesi delle istruzioni in modo tale che l’impresa può procedere autonomamente all’invio della denuncia in oggetto.
“Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Inail e all’Autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni, la cui prognosi supera i tre giorni, occorsi sul lavoro ai lavoratori dipendenti e ai prestatori d’opera (collaboratori familiari, soci, lavoratori parasubordinati, ecc.). La denuncia va redatta su apposito modulo e, entro due giorni dal ricevimento del certificato medico che va comunque allegato alla medesima, spedita a mezzo raccomandata A.R. o consegnata personalmente. Nei Comuni ove manca l’Autorità di P.S., la denuncia deve essere inoltrata al Sindaco”.
Adempimenti del datore di lavoro:
- deve presentare all’Inail e all’Autorità di Pubblica Sicurezza la denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla data in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a 3 giorni (nel caso in cui il datore venga a conoscenza del’infortunio accaduto ad un proprio dipendente, si consiglia di inviare comunque la denuncia entro due giorni da quando ne ha avuto notizia e inviare copia del certificato medico in un momento successivo);
- non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio di durata inferiore a tre giorni; se però la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, la denuncia deve essere inviata entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
- alla denuncia cartacea deve essere allegato anche il primo certificato medico, mentre per la denuncia telematica non è necessario;
- qualora i dati salariali non siano disponibili all’atto della denuncia, gli stessi dovranno essere comunicati successivamente;
- la denuncia può essere inviata sia in modalità cartacea (modello prelevabile sul sito www.inail.it – Assicurazione – Modulistica) sia in via telematica tramite la sezione “Punto cliente” del sito;
- in caso di infortunio che abbia comportato la morte o il pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata all’Inail per telegramma entro 24 ore dall’infortunio (all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dal verificarsi dell’evento);
- se il termine di presentazione della denuncia coincide con un giorno festivo, il medesimo slitta al primo giorno successivo non festivo, mentre se coincide con la giornata del sabato la denuncia deve comunque essere presentata;
- la denuncia va effettuata indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
Si ricorda che il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all'azienda) di qualsiasi infortunio gli sia accaduto, anche se di lieve entità.
Sanzioni:
il datore di lavoro che non invia la denuncia di infortunio entro i termini previsti o la invia in ritardo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00 (se la sanzione è pagata entro i tempi indicati previsti dalla diffida è pari a € 1.290,00 – se la sanzione è pagata entro 60 giorni dalla notifica è pari a € 2.580,00).
La sanzione prevista negli importi indicati viene applicata sia dall’Inail sia dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In caso di infortunio in cui la diagnosi preveda un’assenza superiore ai 3 giorni dovrete provvedere entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico ad inoltrare la lettera Denuncia Infortunio alla Pubblica Sicurezza del Comune dove è avvenuto l’infortunio ed alla sede INAIL nella quale si svolgono i lavori (a Rovereto in Largo Camera di Commercio n. 1).
Qualora l’infortunio fosse mortale la denuncia alla Pubblica Sicurezza ed all’INAIL, dovrà essere presentata entro 24 ore tramite fax.
Allegati
Nuove regole di comunicazione del lavoro intermittente a partire dal 3 luglio 2013
NUOVE REGOLE DI COMUNICAZIONE DEL LAVORO INTERMITTENTE A PARTIRE DAL 3 LUGLIO 2013
Si ricorda che tale obbligo di comunicazione non sostituisce la comunicazione obbligatoria di inizio del rapporto di lavoro effettuata tramite UNILAV.
Il Ministero del Lavoro con la circolare 27/2013 definisce i nuovi standard per la comunicazione del lavoro intermittente.
Ricordo che la comunicazione può essere effettuata sia direttamente dal datore di lavoro che per il tramite di un professionista intermediario abilitato.
Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con le nuove modalità definite dal Ministero, cioè tramite posta elettronica certificata all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it oppure tramite il portale Cliclavoro - www.cliclavoro.gov.it.
Si conferma che:
- non è necessario comunicare anche l'orario in cui il lavoratore sarà occupato nell'ambito della singola giornata;
- una sola comunicazione può indicare la chiamata anche di più lavoratori;
- la comunicazione può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione purché antecedentemente all'effettivo impiego;
- la comunicazione può essere modificata o annullata in qualunque momento attraverso l'invio di una successiva comunicazione, da effettuarsi tuttavia sempre prima dell'inizio della prestazione di lavoro. In assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva;
- a fronte della mancata comunicazione non è applicabile nessuna sanzione, se il datore di lavoro dimostra di aver adempiuto a tutti gli obblighi contributivi ed assistenziali (pagamento DM10 ed invio Uniemens).
TEMPI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE: il datore di lavoro può effettuare la predetta comunicazione con le seguenti nuove regole (Min. Lav. Circolare 27/2013):
- inviando una mail all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it (a partire dal 3 luglio 2013).
Per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro deve scaricare il modello creato ad hoc e disponibile all'indirizzo www.cliclavoro.qov.it e compilarlo in ogni sua parte. Il modello compilato va allegato alla mail cliccando sull’apposito bottone Genera xml e invia via e-mail in fondo al modello ed inviato alla mail di posta certificata del Ministero intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
Una particolarità: la mail del mittente può anche non essere una mail di posta certificata.
Il sistema non rilascia nessuna ricevuta di ricezione, pertanto al fine di dimostrare di aver adempiuto all’obbligo va conservata una copia del modello unintermittenti e la mail inviata.
Possono essere comunicati, con un singolo modello, fino ad un massimo di 6 lavoratori per il medesimo periodo di chiamata ovvero, per un lavoratore, fino ad un massimo di 10 periodi;
- compilando un modulo on line reso disponibile sul Portale cliclavorowww.cliclavoro.qov.it , accessibile agli utenti registrati.
Il datore di lavoro dovrà compilare tutti i dati richiesti dal modello unintermittenti on line accedendo attraverso l’area riservata al menù Gestione chiamate intermittenti.
- Modalità eccezionale per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione è invio di un SMS al numero 339 9942256.
In caso di malfunzionamento del sistema è possibile stampare il modello Unintermittenti ed inviarlo via fax alla Direzione territoriale del Lavoro competente.
Allegati
Spero di fare cosa gradita nel ricordarvi gli obblighi mensili del datore di lavoro nel momento della consegna del prospetto paga.
Spero di fare cosa gradita nel ricordarvi gli obblighi mensili del datore di lavoro nel momento della consegna del prospetto paga.
È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti.
Gli adempimenti diventano quindi due: 1) la consegna del prospetto paga e 2) il pagamento della retribuzione mensile entro le scadenze previste da ciascun Ccnl.
Il prospetto paga contiene: il nome, cognome e qualifica personale del lavoratore; il periodo cui la retribuzione si riferisce; gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono la retribuzione; le singole trattenute, distintamente. A dimostrazione di aver consegnato il prospetto è necessario farsi firmare dal lavoratore una copia del cedolino e conservarla in archivio oppure è possibile consegnare al lavoratore copia del prospetto paga tramite posta elettronica certificata (tale servizio è offerto dal nostro Studio, basta comunicare la mail del lavoratore). In merito alla possibilità di procedere alla trasmissione on line della busta paga, in linea di principio non si ravvisano motivi ostativi all'invio del prospetto di paga con posta elettronica, se si considera la prassi generalizzata dell'accredito diretto dello stipendio in conto corrente bancario e la notevole diffusione delle conoscenze informatiche, purché vi sia la prova legale dell'effettiva consegna del prospetto di paga al lavoratore alla scadenza prevista per il pagamento della retribuzione.
L’obbligo del datore di lavoro di consegna al lavoratore, all’atto del pagamento della retribuzione, del prospetto paga (artt. 1 e 3 della Legge n. 4/1953) può essere assolto, - oltre che utilizzando la posta elettronica certificata, - anche tramite la collocazione del cedolino su sito web, all'interno di un’area riservata con accesso consentito al solo dipendente interessato mediante password o codice segreto personale. È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, in risposta al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l’Interpello n. 13 del 30 maggio 2012.
Tracciabilità delle retribuzioni alla luce della nuova normativa sulla limitazione dell’uso del contante.
È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore di importo pari o superiore al Euro 1.000,00. Il limite deve intendersi riferito ad operazioni “complessivamente “ eseguite infatti, la norma prevede che il trasferimento sia vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. La retribuzione consiste in una operazione non frazionabile, sebbene in alcuni settori vi sia l’uso degli acconti.
Il lavoratore da parte sua non è obbligato all’apertura di un conto corrente bancario. Se il lavoratore non accetta il bonifico il datore di lavoro può corrispondere la retribuzione mediante assegno bancario o postale.